Art. 9.
(Convenzione).

      1. L'operatore e il comune, sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dal programma, devono sottoscrivere specifica convenzione contenente i seguenti elementi essenziali ai fini della sua validità:

          a) l'impegno dell'operatore di realizzare o di recuperare gli alloggi convenzionati in modo tale che, in ciascun fabbricato, siano presenti unità aventi diversa superficie complessiva comunque non superiore a 100 metri quadrati;

          b) l'impegno dell'operatore a dare in locazione tutti gli alloggi realizzati o recuperati a soggetti che si trovano nella situazione di cui all'articolo 2, alle condizioni previste dalla presente legge e dalla convenzione, che definisce anche i criteri selettivi in presenza di richieste concorrenti;

          c) l'impegno dell'operatore a provvedere, sino alla scadenza del termine di efficacia della convenzione, alla manutenzione, nei limiti fissati dal primo comma dell'articolo 1576 del codice civile e alla gestione degli alloggi convenzionati e dell'immobile in cui essi si trovano;

          d) l'impegno dell'operatore a trasferire tutte le obbligazioni convenzionali ai propri aventi causa, ferma restando, in caso di mancato trasferimento, la sua responsabilità verso il comune e verso i conduttori;

          e) l'eventuale impegno dell'operatore a realizzare, a proprie cure e spese, opere di urbanizzazione, secondo un progetto definitivo preventivamente approvato dal comune, con adeguate garanzie;

          f) la definizione e, se del caso, la disciplina dei benefìci riconosciuti dal comune all'operatore quanto alle eventuali varianti di piano regolatore generale, alla riduzione o all'esclusione del contributo concessorio e alla riduzione dell'ICI;

 

Pag. 11

          g) l'impegno dell'operatore di procedere alle verifiche di cui all'articolo 2, dando comunicazione scritta del relativo esito al comune;

          h) l'impegno dell'operatore di dare notizia scritta al comune della finita locazione e della liberazione di ogni alloggio convenzionato, entro un mese dal verificarsi di tali eventi;

          i) l'indicazione e la disciplina dei casi in cui l'eventuale morosità del conduttore comporta, previa verifica e asseverazione del competente servizio comunale, la risoluzione di diritto del rapporto di locazione, con l'effetto di cui al comma 3 dell'articolo 2;

          l) le sanzioni per le eventuali inadempienze dell'operatore;

          m) il termine, non inferiore a venti anni o alla durata del diritto di superficie, di efficacia della convenzione.